Preg.mo Sig. Sindaco
di Pesaro
Municipio
PESAROComune di Pesaro
Mozione promossa dal Consigliere Mirko Ballerini
T I T O L O
ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE UNIONI CIVILI
IL CONSIGLIO COMUNALE DI PESARO
PREMESSO che il fenomeno delle “unioni civili” trova fondamento costituzionale negli articoli 1, 3, 29 della Costituzione in quanto l’unione civile non si pone in contrasto con la famiglia, così come riconosciuta e garantita dalla Costituzione dall’articolo 29, posto che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e pertanto, nel riconoscere e sottolineare l’importanza della famiglia, non esclude all’evidenza il sorgere o l’esistenza di atti e
formazioni sociali (previste e tutelate dall’art. 3 della Costituzione) le cui finalità siano meritevoli di tutela e non contrastanti con i principi costituzionali;
CONSIDERATO che già da tempo è stato ritenuto che l’ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell’art. 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto nel momento che, come rilevato dalla Corte Costituzionale, un consolidato rapporto, ancorchè di fatto, non appare, anche a sommaria indagine, costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti, intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 Cost.) (2- Corte Cost. 18/11/1986, n. 237);
CONSIDERATO che lo Statuto della Regione Marche approvatol’8 marzo 2005 nelle sue priorità descritte all’art.3 persegue al comma 1 il pieno sviluppo della persona, l’uguaglianza dei cittadini, il ripudio di ogni forma di discriminazione;
CONSIDERATO, inoltre lo Statuto del Comune di Pesaro, adottato con delibera n.35 del 20 marzo 2001 che all’art.6, comma 2, afferma di prevenire le discriminazioni di tipo sessuale e di adottare misure per porvi rimedio;
CONSIDERATO altresì che la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia nell’ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall’ordinamento;
RILEVATO, pertanto, che fermi restando i registri previsti dalla legge e dal regolamento anagrafico, il Comune possa istituire uno o più elenchi per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell’anagrafe organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;
CONSIDERATO, pertanto, che l’iscrizione in tali elenchi particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall’ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità e di riconoscimento sociale ai fini a agli scopi che l’Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela;
RITENUTA, pertanto, l’opportunità per i motivi fin qui espressi di disporre la tenuta, presso un apposito ufficio comunale, di un elenco dove iscrivere, seguendo la distinzione operata dalla legge, le persone legate da vincoli non “legali” (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela) ma solamente da vincoli affettivi;
Si chiede che il Sindaco e la Giunta si impegnino a:
1. per le motivazioni esposte in premessa ed al fine di consentire il pieno sviluppo della persona umana, a predisporre un regolamento per l’istituzione di un elenco delle unioni civili presso un apposito Ufficio Comunale individuato dalla Giunta stessa;
2. estendere agli iscritti a tale registro, i benefici concessi dall’Amministrazione Comunale alle coppie coniugate
3. dare atto che l’elenco sopracitato non ha alcuna relazione o interferenza con i registri anagrafici e di stato civile o alcuna connessione con l’ordinamento anagrafico o di stato civile
4. fissare i seguenti criteri ai quali la Giunta medesima dovrà attenersi nel regolare la tenuta dell’elenco:
a) l’iscrizione nell’elenco può essere chiesta:
- da due persone non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi, coabitanti da almeno un anno ed aventi residenza nel comune di Pesaro
- da due persone coabitanti da almeno un anno per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale ed aventi residenza nel comune di Pesaro
b) le iscrizioni nell’elenco avvengono solamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all’ufficio comunale competente e corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti indicati sopra;
c) il venire meno della situazione di coabitazione o di residenza nel comune di Pesaro o della reciproca assistenza morale e/o materiale produce la cancellazione d’ufficio dall’elenco, la
quale avviene altresì dietro richiesta di uno o di entrambe le persone interessate;
d) per i fini consentiti dalla legge ed a richiesta degli interessati, l’ufficio comunale competente attesta l’iscrizione nell’elenco.




























