Pesaro,16-12-2009
Spett.le Sig. Consigliere Mirko Ballerini.
I. MODALITÀ DI SCELTA DEL DISPOSITIVO VISTARED
La scelta del VistaRed risulta essere stata effettuata dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale con determinazione n. 1561 del 03.09.2007, in quanto il sistema di rilevazione individuato era oggetto di diritto di esclusiva della Ditta Microrex di Ponte Buggianese (provincia di Pistoia), il cui agente esclusivo per la zona comprendente anche Pesaro era la ditta Traffic Tecnology di Marostica.
Tale modalità contrattuale è espressamente prevista dall’art. 57 del vigente “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, pubblicato nella G.U. n. 100 del 2 maggio 2006, che consente il ricorso alla procedura negoziale della trattativa privata senza pubblicazione del bando, qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato (comma 2, lettera b).
A quell’epoca il Comandante della Polizia Municipale provvide ad effettuare un’indagine di mercato dei prodotti cosiddetti “Photored” dalla quale emerse che i sistemi automatici di rilevazione in possesso di omologazione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture erano solo cinque e, precisamente:
- T-RED – Decreto del Direttore Generale Motorizzazione n.3458 del 15.12.2005 – Documentatori fotografici di infrazioni KRA. SRL – Via S. Vitale, 3 – Seregno (MI)
- VISTA RED – Decreto del Direttore Generale Motorizzazione n. 162 del 23.02.2006 – Documentatori fotografici di infrazioni – MICROREX SPA – Via Buggianese, 249 – Ponte Buggianese (PT)
- PHOTORED F17A - Decreto del Direttore Generale Motorizzazione n.1130 del 18.03.2004 – Documentatori fotografici di infrazioni – ITALTRAFF SRL – Zona Industriale – Manduria (TA)
- TRAFFIPHOT III - Decreto del Direttore Generale Motorizzazione n.4130 del 24.12.2004 – Documentatori fotografici di infrazioni LINDBLAD & PIANA SRL – Via Mugello, 70 – ROMA
- FTR - Decreto del Direttore Generale Motorizzazione n.1129 del 18.03.2004 – Documentatori fotografici di infrazioni – ELTRAFF SRL – Via Tasso, 46 – Concorezzo (MI
Tra i prodotti presi in esame, quattro erano in grado di fornire, in caso di eventuali contestazioni con ricorso giudiziali, solo documentazione fotografica, consistente in due o quattro fotogrammi rilevanti l’infrazione, mentre l’unico a fornire la documentazione inconfutabile dell’infrazione attraverso la registrazione di un filmato riproducente l’evento costituente l’infrazione, consentendo di visualizzare, con un’unica telecamera, l’intero passaggio del veicolo ancora prima che esso superasse la linea di arresto, risultò essere quello denominato “VISTA RED” .
II. COMPENSI CORRISPOSTI ALLA DITTA TRAFFIC TECNOLOGY
Dalla medesima determinazione dirigenziale n. 1561 del 03.09.2007 è riportato il seguente parere espresso dal Ministero dei Trasporti n. 00766108 del 3 agosto 2007: “(…) per quanto concerne il corrispettivo da elargire all’aggiudicatario dell’appalto, corrispondente al 42,75% degli introiti delle sanzioni amministrative, sempre e comunque nel rispetto dei pareri che saranno espressi dagli organismi in indirizzo, più esperti in materia in ordine alle procedure di gara e di affidamento, tale corrispettivo appare ingiustificato nelle sue modalità di definizione, in quanto dovrebbe essere quantificato in base al costo delle effettive operazioni effettuate, in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell’art. 201 del Codice della strada.”
Tale prassi viene citata in quanto in essa, a detta del dirigente, “mentre si danno utili indicazioni tecniche sulle procedure e modalità di accertamento della violazioni, si esprimono dubbi sulla possibilità di stabilire il compenso spettante alle ditte fornitrici dei servizi in discussione non in ragione del numero delle violazioni accertate ed oblate, bensì sul corrispettivo basato sulla percentuale degli introiti delle sanzioni amministrative, pur rinviando a pareri di organismi più esperti in materia “finanziaria”.
La proposta della Soc. Traffic Tecnology, dunque, a parere del Comandante del Servizio P.M., non contrastava con quanto previsto dall’art. 201, comma 4, del codice della strada, richiamato dal parere ministeriale in commento.
Sempre secondo il medesimo Comandante, “la ditta, infatti propone un corrispettivo determinato in misura fissa sulla base delle operazioni necessarie ad accertare una violazione, e non in ragione degli introiti spettanti al comune. Da ciò discende che tali spese di accertamento, ben determinate e quantificate, possono ben essere poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, come previsto dalla norma richiamata.
Mentre un corrispettivo “a percentuale” come quello relativo alla circolare citata “appare violare in parte anche le disposizioni dettate dall’art. 208 del Codice della strada, che stabilisce la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie” così si legge più oltre nel parere richiamato, e così sarebbe se il compenso fosse stabilito sulla base di una percentuale delle somme introitate dal Comune: una quota degli introiti avrebbe una destinazione diversa da quella prevista dall’art. 208 del codice della strada, il Comandante della Polizia Municipale ritenne che la procedura scelta da questa amministrazione (vale a dire un compenso fisso per ogni violazione accertata ed oblata) eliminasse alla radice questo pericolo.
Alla ditta fornitrice del servizio si sarebbero riconosciuti solo quei compensi che il Comune avrebbe introitato quale parte delle spese di accertamento, eliminandosi in tal modo anche il rischio di dover corrispondere somme per violazioni accertate e. per qualsiasi ragione, non successivamente pagate.
In un secondo momento, poi, a seguito dell’osservazione mossa che legare il corrispettivo spettante alla ditta affidataria del servizio di accertamento in parola al numero di infrazioni elevate era comunque una sorta di “percentualizzazione”, si è ritenuto opportuno superare ogni criticità anche in relazione a quanto disposto dall’art. 208, comma 4, del Codice della Strada, si è ritenuto di modificare il contratto trasformandolo in una locazione dell’impianto con riscatto della proprietà in cinque anni dietro corresponsione di un canone fisso.
III. LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ ALLA LEGGE E DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE INSTALLATE.
Per quanto riguarda la verifica della conformità alla legge e del corretto funzionamento delle apparecchiature installate e le periodiche revisioni delle tarature mediante appositi centri accreditati in conformità alla legg n. 273/91, si deve confermare che l’impianto installato costituiva dotazione strumentale assegnata al Servizio di Polizia Municipale il cui dirigente aveva competenza in relazione alla gestione delle dinamiche contrattuali.
Il contratto sottoscritto con la ditta Traffic Tecnology prevede le azioni di assistenza e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto.
Attività effettivamente svolte.
IV. PARERI DELL’UFFICIO LEGALE.
Per prassi consolidata presso questa Amministrazione Comunale, il Servizio Ufficio Legale non rilascia pareri legali sull’adozione di scelte amministrative dell’Ente, in quanto Ufficio istituzionalmente chiamato a tutelare la posizione dell’ente in eventuali contenziosi giudiziali. Si è sempre ritenuto, finora, che chi potrebbe occuparsi della tutela delle ragioni dell’ente cui appartiene non esprima preventivamente pareri in merito alla gestione dell’ente medesimo.
Sui successivi sviluppi, il servizio Ufficio Legale ha assunto la difesa in giudizio dell’ente.
V. IL PERCHÉ DEL MANCATO DISARMO DELLE POSTAZIONI VIDEORED
Le postazioni vistared di viale della Vittoria non sono state disattivate in quanto l’Amministrazione le ritiene utili per il loro primario scopo: costituire un deterrente per gli automobilisti che vogliano attraversare l’incrocio stradale con il rosso.
VI. COME FAR FRONTE ALLA MOLE DI “DENARO DA RESTITUIRE AI 1500 AUTOMOBILISTI INGIUSTAMENTE SANZIONATI”
Non si pone il problema della restituzione in quanto coloro che hanno fatto ricorso non hanno pagato la sanzione
La Giunta intende ricorrere in quanto la motivazione su cui poggia la decisione del giudice è a nostro avviso contestabile
Sempre disponibile per qualsiasi chiarimento in merito
Cordiali saluti
Riccardo Pascucci.

Come da anni andiamo dicendo, probabilmente sul videored qualcosa non quadra. A fronte delle migliaia di contravvenzioni raccolti dalle macchinette installate in viale della Vittoria, centinaia sono stati i ricorsi di cittadini che si sono sentiti vessati da un sistema palesemente installato con il solo scopo di rastrellare soldi dalle tasche degli automobilisti con buona pace di ogni dichiarazione di sindaco e giunta che dichiaravano una volontà di sicurezza nella viabilità urbana.















